Costi contabilizzati
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
| Descrizione |
|---|
|
Unione dei Comuni Alta Marmilla: costi contabilizzati servizi associati
Inserita il 21/06/2023
Modificata il 21/06/2023
|